Denuncia di nascita di figli legittimi
Enti titolari
- Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
- Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
- Comune ove è avvenuto il parto;
- Comune di residenza dei genitori;
- Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto sta bilito dall'articolo 7, lettera A), Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, numero 223).
Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica, dopodichè, l'Ufficio può rilasciare la certificazione.
Accolta la dichiarazione e la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita dandone comunicazione all'Ufficio anagrafe affinché provveda al rilascio del tesserino di Codice Fiscale del bambino e del certificato di Stato di famiglia che i genitori dovranno esibire all'ASL (Azienda Sanitaria Locale) per l'acquisizione del libretto sanitario e per la scelta del Pediatra.
Requisiti
I genitori che effetuano il riconoscimento, devono aver compiuto i 16 anniCosti
Non vi sono costiNormativa
- Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale numero 66 del 20 marzo 2001 ''Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici''.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, numero 445, articolo 16
- Decreto del Presidente della Repubblica numero 396 del 3 novembre 2000 ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, numero 127'' e circolari integrative.
- Decreto del Presidente della Repubblica numero 323 del 6 settembre 1989 ''Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, numero 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero''
- Legge numero 470 del 27 ottobre 1988 ''Anagrafe e censimento degli italiani all'estero''.
- Codice civile, articolo 231 e seguenti.
Documenti da presentare
Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto e documento valido di identità personale (preferibilmente la carta di identità) del dichiarante:
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta di identità valida del dichiarante unitamente ai certificati di residenza di entrambi.
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta di identità, occorre esibire il passaporto.
Termini per la presentazione
L'interessato deve presentarsi per la denuncia: entro 10 giorni se la stessa viene denunciata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza; entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta.Incaricato
Ufficiale di Stato CivileTempi complessivi
ImmediataA chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizi Demografici |
---|---|
Indirizzo: | Corso Umberto I, 08031 Aritzo (NU) |
Telefono: | 078462721 |
Email: | servizidemografici@comune.aritzo.nu.it |
Email certificata: | demografici@pec.comune.aritzo.nu.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |