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Denuncia di nascita di figli naturali, nati con genitori non uniti in matrimonio

Si ha filiazione naturale quando il figlio è concepito da genitori non uniti in matrimonio. La denuncia di nascita è obbligatoria e deve essere effettuata entro 10 giorni dall'evento all'Ufficiale di Stato Civile; la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta:

  • presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  • presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  • presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.
  • Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.

Enti titolari

  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
  • Comune ove è avvenuto il parto;
  • Comune di residenza dei genitori;
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto sta bilito dall'art. 7, lett. A), D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica, dopodichè, l'Ufficio può rilasciare la certificazione.

Accolta la dichiarazione e la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita dandone comunicazione all'Ufficio anagrafe affinché provveda al rilascio del tesserino di Codice Fiscale del bambino e del certificato di Stato di famiglia che i genitori dovranno esibire all'A.S.L. per l'acquisizione del libretto sanitario e per la scelta del Pediatra.

Requisiti

I genitori che effetuano il riconoscimento, devono aver compiuto i 16 anni

Costi

Non vi sono costi

Normativa

  • Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale numero 66 del 20 marzo 2001 'Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici';
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, numero 445, articolo 16;
  • Decreto del Presidente della Repubblica numero 396 del 3 novembre 2000 'Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127' e circolari integrative;
  • Decreto del Presidente della Repubblica numero 323 del 6 settembre 1989 'Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, numero 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero' ;
  • Legge numero 470 del 27 ottobre 1988 'Anagrafe e censimento degli italiani all'estero';
  • Codice civile, articoli 231 e seguenti.

Documenti da presentare

  • Documento di identità valido del dichiarante;
  • Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;

Attenzione: I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.

Termini per la presentazione

L'interessato deve presentarsi per la denuncia: - entro 10 giorni se la stessa viene denunciata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza; - entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta.

Incaricato

Ufficiale di Stato Civile

Tempi complessivi

Immediato

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Servizi Demografici
Indirizzo: Corso Umberto I, 08031 Aritzo (NU)
Telefono: 078462721  
Email: servizidemografici@comune.aritzo.nu.it
Email certificata: demografici@pec.comune.aritzo.nu.it
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