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Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di Stato Civile

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.

L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale né può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

Requisiti

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.

Costi

Costi e modalità di pagamento. Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo. Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità: • mediante versamento sul C/Cp n. 12096087 intestato a “Comune di Aritzo – Servizio di Tesoreria” Indicando come Causale “Accordo di Separazione / Divorzio seguito dai nomi dei coniugi separandi / divorziandi. Copia della ricevuta deve essere consegnata all’ufficio Stato Civile

Normativa

• Legge n. 55 del 6/05/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
• Legge n. 162 del 10/11/2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
• D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 'Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici'.
• D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 'Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127' e circolari integrative.

Documenti da presentare

MODALITA'
FASE ISTRUTTORIA

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che i coniugi compilino il modulo di comunicazione dati.

Il modulo può essere:

Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di Stato Civile stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati.

REDAZIONE DELL'ACCORDO


Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev'essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vare fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

CONFERMA DELL'ACCORDO


Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato con l'ufficio di Stato Civile , i coniugi devono presentarsi per rendere all'ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Incaricato

Servizi Demografici

Tempi complessivi

60 giorni

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
istanza separazione Formato rtf 104 kb
Istanza scioglimento matrimonio Formato rtf 115 kb

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Servizi Demografici
Indirizzo: Corso Umberto I, 08031 Aritzo (NU)
Telefono: 078462721  
Email: servizidemografici@comune.aritzo.nu.it
Email certificata: demografici@pec.comune.aritzo.nu.it
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